Sono il Circolo PRC-FdS di Torri di Quartesolo (VI). Sono nato il 25 settembre 2011, da un gruppo di compagni indignati, che si prefigono di cambiare lo stato delle cose atuali. Il mio scopo è di farmi portavoce delle vertenze dei movimenti cittadini che riguardano il territorio nord-est vicentino, (Quinto Vicentino, Monticello ConteOtto, Longare, Grumolo delle Abadesse, Caldogno, Bolzano Vicentino, Camisano Vicentino). Affronto tematiche in campo ambientale e sociale e faccio mie le lotte per
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
MOZIONE N....LA REGIONE GARANTISCA I DIRITTI DELLE DONNE E LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194/78
Presentata il 12 giugno 2013 dal consigliere Pietrangelo Pettenò
Il Consiglio Regionale del Veneto
Considerato che
in Italia, a fronte del frequente esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte dei medici, sempre meno è garantito quello delle donne ad interrompere la gravidanza nei tempi e nelle modalità previste dalla legge 194. I dati ufficiali sulle percentuali di medici obiettori e sulla difficoltà degli enti ospedalieri a garantire il servizio di interruzione di gravidanza sono chiari, come confermato dai dati emersi dall’ultima relazione. A questo disservizio va posto con urgenza rimedio come segnalato da molte associazioni che da anni si occupano della materia (AIED, Associazione Luca Concioni)
Premesso che
la legge 194/78 prevede:
- il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare può sollevare obiezione di coscienza ex art. 9 nei limiti da questo stabilito.
- l’obiezione di coscienza non possa essere sollevata quando le circostanze del caso concreto siano urgenti e non consentano rinvii (art. 9 comma 5).
- le Regioni devono garantire l’attuazione della legge (art. 9 comma 4).
Rilevato altresì che:
Pacifica giurisprudenza amministrativa (vd. da ultimo Tar Puglia n.289/10) ritiene ammissibile la possibilità di limitare l’accesso alle strutture consultoriali da parte di specialisti obiettori, quando tale previsione trovi fondamento nei principi di ragionevolezza e proporzionalità e sia finalizzata a garantire il necessario contemperamento tra le diverse istanze coinvolte nel procedimento abortivo.
Ritenuto che:
Il D.lgs 216/2003 art. 3 comma 3 prevede che nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento riconducibili a motivazioni inerenti religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale, ma giustificate dal fatto che tali caratteristiche personali influiscono sull'espletamento dell'attività lavorativa, in quanto costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento della stessa.
Impegna la Giunta regionale
in forza delle responsabilità riconosciute alle Regioni stesse, a prevedere con effetto vincolante per tutte le strutture che applicano IVG:
- Bandi finalizzati all’assegnazione delle ore previste per l’IVG a medici non obiettori;
- Albi regionali pubblici di medici che abbiano sollevato obiezione di coscienza;
- Possibilità per le strutture ospedaliere che forniscono il servizio di IVG di avvalersi di medici gettonati per sopperire alle carenze di medici non obiettori laddove non si riesca a garantire un equilibrato bilanciamento fra i medici strutturati obiettori e non obiettori. Confidando che nell’interesse alla corretta applicazione della L.194/78 e nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, sia dato sollecito adempimento alla presente come da presupposti normativi citati e vincolanti per le regioni
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